Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic grounds not listed in Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gasperini and Tassa inadmissible regarding their plea bargain sentence. The appellants argued the sanction was excessive, but the court found their grounds too generic and outside the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on generic complaints about sentence length rather than specific statutory grounds such as lack of correlation between request and judgment or legal error in qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASPERINI MARCO nato a ROMA il 07/01/1995 TASSA DAMIANO nato a ROMA il 06/05/1989 avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Marco Gasperini e Damiano Tassa hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata loro applicata la pena concordata di anni due di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per il delitto di furto aggravato in privata dimora.
2. Considerato che con un solo motivo di ricorso si è dedotto, in modo estremamente generico, vizio di motivazione avuto riguardo all'eccessiva dimensione del trattamento sanzionatorio.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto comunque - al di là della sua genericità - al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.
Considerato, altresì, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aveva affermato: in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia cia considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e ne/ limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi sottoposta all'esame del Collegio.
3. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso