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Ordinanza — n. 31247/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of new grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a repetitive reiteration of arguments already presented in the appeal act. The appellant contested the sentencing balance and the lack of weight given to generic mitigating circumstances, but the court found these issues to be matters of merit discretion rather than legal error. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those in the lower court's decision or if they concern the discretionary assessment of sentencing without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion cassation admissibility generic mitigating circumstances identificazione forense credito lombard reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MARIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 19/07/1983 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che Mario Lombardi ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari con cui è stata confermata la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, non è dedotto in forme consentite in sede di legittimità perché pedissequarnente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello e perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da suFiciente e non illogica motivazione.

3. Rilevato, inoltre, che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu