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Ordinanza — n. 31246/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the trial court's application of a negotiated sentence, arguing a violation of Article 129 regarding the absence of grounds for acquittal. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific defects like the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation cannot examine general violations of law but is restricted to the specific grounds explicitly listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal negotiated sentencing Cassation admissibility Article 448 CPP lack of statutory grounds reato di poca entità furto di lieve entità tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che Pasquale Paolone ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di tentato furto aggravato in privata dimora.
Art. 129 cod. proc. pen.
E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Pasquale Paolone ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di tentato furto aggravato in privata dimora.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLONE PASQUALE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/09/1992 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pasquale Paolone ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di tentato furto aggravato in privata dimora.

2. Considerato che con un solo motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il