Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds. Appeal rejected as it does not fit the limited exceptions for challenging plea bargain sentences. Court ruled inadmissible because the appeal did not address the specific statutory grounds allowed for such challenges. The appeal was declared inadmissible because it did not fall within the narrow exceptions permitted by law. The court held that the appeal was inadmissible as it did not meet the specific statutory requirements for challenging plea bargain sentences. The decision confirms that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. The court dismissed the appeal because it did not address the required statutory grounds for challenging plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by law for challenging plea bargain sentences. The appellant argued that the trial court failed to explicitly state why conditions for acquittal under Article 129 were absent and questioned the evidentiary standards used. The court rejected this argument, ruling that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding general violations of law regarding evidence or acquittal conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the cassation appeal is inadmissible if it does not fall within the specific statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure, which limit review to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTI GIANLUCA nato a FERENTINO il 01/01/1976 avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
4. OSSERVA 1. Rilevato che Gianluca Toti ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di furto aggravato.
2. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione, in particolare mettendo in discussione i canoni valutati della prova utilizzati dal giudice del patteggiamento, rapportandosi alla regola normativa prevista dall'art. 192 cod. proc. pen.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., ovvero si contestino gli approdi decisori del giudice di merito, guardando alla quantità ed alla qualità del bagaglio probatorio, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedura de plano P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso