Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding erroneous qualification of theft circumstances in plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought to challenge the aggravating circumstance of theft committed at night. The appellant argued this qualification was erroneous, but the Court held that in plea bargaining cases, such challenges are limited to obvious errors of fact, not evaluative legal errors. Consequently, the appeal was rejected as it required a re-reading of evidence rather than pointing to an immediate error in the prosecution's initial statement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargaining proceedings, a cassation appeal challenging the qualification of criminal circumstances is admissible only for obvious factual errors, excluding evaluative legal mistakes not evident from the indictment or judgment text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDI CLAUDIO nato a GENOVA il 09/06/2000 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di SAVONA-r dato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Claudio Soldi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di savona con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa per il delitto di furto aggravato e continuato.
2. Considerato che con un solo motivo di ricorso ci si duole dell'applicazione dell'aggravante della minorata difesa in tempo di notte.
3. Ritenuto che, ancorchè, tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., vi sia quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione), tuttavia, è consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza„ dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116;
Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.
In tema di patteggiamento, pertanto, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto, ma solo se rilevabile ictu ()culi, cosa che non accade nel caso di specie, in cui la prospettazione difensiva, anzi, implica una rilettura degli elementi di prova.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così