Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31239/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as aggravated theft circumstance was not applied in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant complained about an aggravating circumstance of theft that was never applied in the first-instance judgment. The court reasoned that since the lower court acknowledged only one aggravating circumstance, the complaint lacked interest and did not affect the sentencing calculation. Consequently, the appeal was rejected as it did not demonstrate a manifest error in the qualification of the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.; Art. 625 c.p.: An appeal challenging a plea-bargain sentence is inadmissible if the complained-of aggravating circumstance was not recognized in the judgment, rendering the grievance irrelevant to the sentencing outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aggravating circumstance theft by violence plea bargain sentencing manifest error standard procedural inadmissibility Italian criminal law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.
Rilevato che Amed Khaldi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.,p., la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva.
Art. 625, first paragraph, no. 5 c.p.
Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
art. 444 c.p
Rilevato che Amed Khaldi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.,p., la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALDI AMED nato a PALERMO il 26/08/1996 avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Amed Khaldi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.,p., la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva.

2. Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 c.p., menzionata nella rubrica dell'imputazione, non è ammissibile, perché l'aggravante non è stata ritenuta in sentenza (né in motivazione, né in dispositivo, ove si è bilanciata una sola aggravante - quella sicuramente citata in imputazione per esteso della violenza sulle cose), sicchè la doglianza è priva di interesse ed irrilevante„ non avendo influito sulla dosimetria sanzionatoria in alcun modo.

3. Ritenuto che non ci si trovi, dunque, dinanzi ad un'erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento (vizio deducibile in cassazione, peraltro, soltanto limitatamente ai casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedimento de plano. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 g