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Ordinanza — n. 31236/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI WALID nato il 27/10/1977 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Walid Manai ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è affetto da una genericità del tutto evidente: le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, non sono in grado di far comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, risultando così anche aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto con la motivazione della sentenza censurata.

Parole chiave

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condotta colpevole prova del dolo difetto di motivazione partecipazione al reato reato mancato carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI WALID nato il 27/10/1977 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Walid Manai ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è affetto da una genericità del tutto evidente: le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, non sono in grado di far comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, risultando così anche aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto con la motivazione della sentenza censurata.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20