Ordinanza — n. 31235/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH PAOLO nato a UDINE il 03/11/1973 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Paolo Hudorovich ricorre avverso la sentenza cella Corte d'Appello di Venezia del 1.7.2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui l'imputato è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 450 di multa per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le censure proposte sono prive di specificità perché meramente riproduttive dei motivi d'appello, già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado con corretti argomenti giuridici. In particolare, la motivazione sulla recidiva evidenzia in maniera soddisfacente il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH PAOLO nato a UDINE il 03/11/1973 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Paolo Hudorovich ricorre avverso la sentenza cella Corte d'Appello di Venezia del 1.7.2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui l'imputato è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 450 di multa per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p..
2. Considerato che la difesa propone con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e alla ritenuta recidiva.
3. Ritenuto che le censure proposte sono prive di specificità perché meramente riproduttive dei motivi d'appello, già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado con corretti argomenti giuridici. In particolare, la motivazione sulla recidiva evidenzia in maniera soddisfacente il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugn