Italian Supreme Court dismisses appeal as generic violation of law regarding sentencing parameters under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Alina Cristea inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the law by omitting references to the statutory sentencing parameters in Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and repetitive, noting that the lower court's evaluation was typical and not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: A generic allegation of violation of law regarding sentencing parameters is inadmissible if the lower court's evaluation is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA ALINA nato il 11/06/2001 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Alina Cristea ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia indicata in intestazione, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, di condanna alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto tentato monoaggravato, ex art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen..
2. Considerato che la difesa deduce quale unico motivo di ricorso la violazione di legge avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., avendo asseritamente i giudicante di appello omesso ogni riferimento ai parametri normativi posti per la determinazione e commisurazione della pena al disvalore del fatto.
3. Ritenuto che il motivo è apodittico e generico, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'Appello con corretti argomenti compiuti, concreti ed ineccepibili dal punto di vista dell'utilizzo degli indicatori dettati dal legislatore nella disposizione dell'art. 133 cod. pen., in una valutazione tipica del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non manifestamente illogica (come si rileva agevolmente nel caso di specie).
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu