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Ordinanza — n. 31232/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA 11 17/04/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria impugnata, Antonio Bevilacqua è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria impugnata, Antonio Bevilacqua è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato.

Parole chiave

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motivi altri capi d'accusa pluralità di motivazioni allegazione motivata accusa penale motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA 11 17/04/1980 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria impugnata, Antonio Bevilacqua è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato.

2. Rilevato, altresì, che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico argomento difensivo, vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto con ragioni estremamente generiche, prive di specificità anche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza alcun confronto cori essi.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20