Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31231/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CP. Appeal rejected as it did not fit narrow exceptions for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for alleged failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory exceptions, excluding general violations of law regarding acquittal conditions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the Court of Cassation admits only specific statutory grounds, excluding general claims of violation of law regarding the non-existence of acquittal causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal Cassation inadmissibility Article 448 CP acquittal grounds procedural limitation clausola punitiva azione penale privata pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che Klevis Pali ha proposto ricorso avverso la sentenza' del Tribunale di Parma con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre ad 800 euro di multa, per il delitto di furto aggravato in privata dimora.
Art. 129 cod. proc. pen.
E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Klevis Pali ha proposto ricorso avverso la sentenza' del Tribunale di Parma con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre ad 800 euro di multa, per il delitto di furto aggravato in privata dimora.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALI KLEVIS nato il 03/08/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di PARMAato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; d OSSERVA 1. Rilevato che Klevis Pali ha proposto ricorso avverso la sentenza' del Tribunale di Parma con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre ad 800 euro di multa, per il delitto di furto aggravato in privata dimora.

2. Considerato che con un solo motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761), 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il