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Ordinanza — n. 31229/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31229/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the first-instance judge failed to explicitly state why conditions for acquittal under Article 129 were absent, yet the court held that plea bargain appeals are strictly limited to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Consequently, the court ruled that a general claim of violated law regarding the absence of acquittal causes does not meet the narrow statutory requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentence applying the agreed penalty is inadmissible if based solely on the alleged failure to verify the absence of acquittal grounds under Art. 129, as such appeals are restricted to specific statutory exceptions.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Article 448 CPP Article 129 acquittal agreed penalty sentence procedural exhaustion legal qualification error pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che Nicola Donghia ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, per il delitto di bancarotta.
Art. 129 cod. proc. pen.
E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Nicola Donghia ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, per il delitto di bancarotta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONGHIA NICOLA nato a PUTIGNANO il 25/10/1970 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIt-a-rdThvviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Nicola Donghia ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, per il delitto di bancarotta.

2. Considerato che con un solo motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E così, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7