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Ordinanza — n. 31228/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SUSA FABIO nato a CORLEONE il 01/08/1975 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1.Rilevato che Fabio La Susa ricorre avverso la sentenza della Colte d'Appello di Palermo che, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena differimento dell'esecuzione della pena motivi di cassazione gravità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SUSA FABIO nato a CORLEONE il 01/08/1975 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1.Rilevato che Fabio La Susa ricorre avverso la sentenza della Colte d'Appello di Palermo che, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti e che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in esame tutti gli elementi di cui all'art. 1.33 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giug