Italian Court dismisses appeal as generic and fact-critical, ruling it inadmissible for lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Genna, Giovanna Bonventre, and Alessandro Genna inadmissible against a Palermo Court of Appeal judgment. The appellants argued for a different assessment of the evidence regarding private violence, but the court found their arguments generic and focused on factual evaluation rather than legal error. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellants to pay procedural costs, and imposed a fine due to their fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal errors; generic criticisms of factual assessment or lack of specific procedural misinterpretations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNA SALVATORE nato a ERICE il 29/06/1994 BONVENTRE GIOVANNA nato a ERICE il 21/04/1994 GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ,6$ OSSERVA 1. Rilevato che Salvatore Genna, Giovanna Bonventre e Alessandro Genna propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata ai danni di Maria Ciotta.
2. Considerato che l'unico motivo proposto con i ricorsi è estremamente generico, nonché formulato secondo direttrici di censura in fatto, estranee al sindacato di legittimità, poiché volte a sostenere una diversa valutazione del tessuto probatorio, in una situazione motivazionale in cui non sono stati riscontrati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ragioni di colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugn