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Ordinanza — n. 31224/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly illogical reasoning as it is generic and outside admissibility scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31224/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal, alleging manifestly illogical reasoning, was generic and apodictic. The appellant argued for a factual re-evaluation of the relationship with the victim, while the court noted the lower court had already provided ample logical explanations for the divergent outcomes on various charges. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the alleged defect of manifestly illogical reasoning is generic, apodictic, and seeks a factual re-evaluation rather than a legal error review.

Parole chiave

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manifestly illogical reasoning admissibility of appeal scope of cassation review generic appeal arguments factual re-evaluation diritti della vittima allegazioni di persecuzione contraddittorie perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA ANDREA nato a BOLZANO il 27/07/1979 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Andrea Vella ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni commessi ai danni di Paola Salva Danna, con la quale aveva in passato avuto una relazione sentimentale, assolvendolo da altri delitti contestatigli.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesi:a vizio di motivazione manifestamente illogica del provvedimento impugnato, là dove ha assolto il ricorrente dai reati imputatigli ai capi B, C, D ed E, mentre lo ha condannato per i delitti di atti persecutori e lesioni, è genericamente proposto, apodittico nelle argomentazioni difensive e punta ad una rivalutazione in fatto della vicenda ascritta all'imputato, che si pone fuori dal perimetro del sindacato di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata, senza alcun iato logico, ha ampiamente spiegato le ragioni delle diverse determinazioni in ordine alle plurime contestazioni di reato delle quali l'imputato era stato accusato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ragioni di colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

4. Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda della parte civile, che, tramite il difensore, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni con provvisionale, istanza che non è valutabile dalla Corte di cassaziore. Non è stata richiesta alcuna rifusione di spese relative al procedimento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 7