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Ordinanza — n. 31221/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for possession of a forged international driving permit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31221/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing a forged international driving permit. The appellant argued the conduct was merely possession and not a crime, but the court rejected this based on established jurisprudence that mere possession constitutes the offense under Article 497-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; The mere possession of a forged document of identification constitutes the crime of possession and fabrication, regardless of whether the document was actually used.

Parole chiave

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possession of forged documents international driving permit Article 497-bis Penal Code inadmissible appeal criminal liability riciclaggio internazionale di denaro guida nonostante revoca della patente contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis cod. pen.
art. 497-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17792 del 2019
pen., il mero possesso di un documento falso, indipendentemente dall'uso (Sez. 5, n. 17792 del 2019, Rv.
Sez. 5, n. 40272 del 2016
276345; Sez. 5, n. 40272 del 2016, Rv.
Sez. 5, n. 39408 del 2012
267791; Sez. 5, n. 39408 del 2012, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCHIN ANTONIO nato a VENEZIA il 10/02/1971 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Antonio Bacchin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna dell'imputato per il rea1:o di contraffazione del permesso internazionale di guida.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata sussunzione della condotta ascritta all'imputato nell'ambito del reato impossibile, affermata in conseguenza dell'asserito carattere grossolano della contraffazione, è manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed inoltre denunzia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, volti a proporre al Collegio una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Considerato che il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente rappresenta che la condotta si sia concretizzata in una mera detenzione del documento contraffatto e sarebbe quindi da ritenersi del tutto inoffensiva, è manifestannerre infondato, in quanto è pacifico in giurisprudenza che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso, indipendentemente dall'uso (Sez. 5, n. 17792 del 2019, Rv. 276345; Sez. 5, n. 40272 del 2016, Rv. 267791; Sez. 5, n. 39408 del 2012, Rv. 253579).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7