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Ordinanza — n. 31219/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal appeal by convicted defendant due to mandatory lawyer representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the convicted defendant attempted to file it personally, violating the mandatory requirement for special defense counsel. The court reasoned that legislative amendments to the Code of Criminal Procedure necessitate technical representation for exercising appeal rights, distinguishing substantive standing from procedural exercise. Consequently, the personal filing was rejected as manifestly unfounded, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 103/2017: The extraordinary appeal for factual error and the cassation appeal against any measure must be signed by a special defense counsel registered in the Supreme Court's special roster, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility mandatory defense counsel representation personal filing prohibition cassation procedure reform special defense roster requirement revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Rilevato che Gaetano Cerreto ricorre personalmente, ex art. 625-bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 625-bis cod. pen
Rilevato che Gaetano Cerreto ricorre personalmente, ex art. 625-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritenuto, altresì, che è stato già ripetutamente affermato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 5, n. 18305 del 25/3/2019
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 18305 del 25/3/2019, Manfreda, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRETO GAETANO nato a MADDALONI il 12/03/1987 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Gaetano Cerreto ricorre personalmente, ex art. 625-bis cod. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione indicata in intestazione, con cui è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, di conferma della sua condanna in relazione al delitto di associazione mafiosa e per alcuni reati fine associativi.

2. Considerato che le Sezioni Unite hanno chiarito come, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), spiegando, in motivazione, come debba essere tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

3. Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti., comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli airtt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cessazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).

4. Ritenuto, altresì, che è stato già ripetutamente affermato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 18305 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039) e che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro (ìrnrg in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i