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Ordinanza — n. 31217/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges only factual findings, not legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Russo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Russo argued that the lower court's confirmation of his guilt for stealing a bag and personal items lacked proper motivation regarding his identity as the perpetrator. The court rejected this claim, ruling that such arguments constitute mere complaints about factual findings rather than legal errors subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they challenge only the factual findings or the motivation regarding the identification of the author of the crime, as these constitute mere complaints not subject to cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings review cassation jurisdiction limits burden of proof criminal legal error requirement perseguimento penale per truffa imputazione di furto usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO RAFFAELE nato a SALERNO il 06/03/198:3 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE. APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Raffaele Russo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di cui furto della borsa della vittima, Ilaria Prisciandaro, con all'interno la somma di 500 euro ed effetti personali.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso è volto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'incertezza della sua individuazione come autore del furto, e che tale argomento non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici ed una ampia ricostruzione della prova e delle circostanze della contestazione delittuosa da parte dei giudici d'appello.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giug