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Ordinanza — n. 31216/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not subject to review in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in relying on a handwritten note instead of documents found in his wallet during a police check. The court rejected this because the arguments constituted mere factual complaints rather than legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in Italian criminal procedure are limited to legal errors, excluding mere factual complaints or re-litigation of issues already decided by the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints review Italian criminal procedure appellate court review legal error requirement inganno sull'identità dichiarazione mendace identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Soufiane El Khorassani ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHORASSANI SOUFIANE nato il 26/09/1982 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Soufiane El Khorassani ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso è volto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'irrilevanza della dichiarazione sul proprio nominativo rilasciata su un bigliettino manoscritto consegnato alla polizia giudiziaria nel corso del controllo subito, e risultata poi falsa, visto che l'identificazione è avvenuta tramite i documenti ritrovati nel portafogli del ricorrente, sito nell'autovettura su cui viaggiava. Tuttavia, gli argomenti evidenziati non possono formare oggetto di sindacato in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici ed una ampia ricostruzione della prova e delle circostanze della contestazione delittuosa da parte dei giudici d'appello.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi