Ordinanza — n. 31215/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRIERI GIOVANNI nato a FOGGIA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Balestrieri ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato la condanna in primo grado in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 31215/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Giovanni Balestrieri ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato la condanna in primo grado in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRIERI GIOVANNI nato a FOGGIA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Balestrieri ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato la condanna in primo grado in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando la natura di res derelicta dei beni sottratti, allocati presso un ex magazzino di approvvigionamento delle Ferrovie dello Stato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto li fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno