Italian Court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Manuel Fabris inadmissible regarding the sentencing portion of his conviction. The appellant argued for a different penalty measure, but the court found the claim manifestly unfounded because sentencing quantification falls within the discretionary power of the trial judge. The court ruled that the lower court's decision aligned with the principles of the Penal Code and did not require a singular consideration of every element to satisfy the duty of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The quantification of the penalty is a matter of discretionary power for the judge of the case, and the duty of motivation is satisfied by indicating the elements of eminent relevance in the overall discretionary judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIS MANUEL nato a CHIOGGIA il 29/07/1976 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Manuel Fabris ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in intestazione, con cui si è parzialmente riformata la sentenza di condanna di primo grado emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.624 cod. pen.
2. Considerato che il motivo, relativo alla misura della pena, è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1.33 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20