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Ordinanza — n. 31211/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentences are inadmissible for omitted recidivism or responsibility errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31211/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Convertino and Romano inadmissible regarding their plea-bargain sentence. The defendants argued that the lower court failed to exclude aggravated recidivism and did not properly assess criminal responsibility based on the evidence. The court ruled that such grievances are inadmissible because plea-bargain sentences are only appealable on specific grounds concerning the parties' will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding omitted statutory aggravations or responsibility evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 99 c.p.: Appeals against sentences pronounced under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible for omissions of statutory aggravating circumstances or errors in assessing criminal responsibility, as these grounds fall outside the limited scope of reviewable defects regarding the parties' will and the agreement's content.

Parole chiave

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plea bargain sentence recidivism aggravation criminal responsibility inadmissible appeal Art 599-bis c.p.p. riconsiderazione consenso del coniuge decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che la Corte di Appello, per quanto rileva in questa sede, ha applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 99, comma 4, c.p.
Considerato che, avverso l'indicata sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che la Corte di Appello, per quanto rileva in questa sede, ha applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Pasqualino Convertino e Fabio Romano la pena concordata con il Procuratore Generale.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONVERTINO PASQUALINO nato a MARTINA FRANCA il 30/04/1990 ROMANO FABIO nato a TARANTO il 30/05/1973 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOato avviso a-lre udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE. BRANCACCIO; , 1 OSSERVA 1. Rilevato che la Corte di Appello, per quanto rileva in questa sede, ha applicato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Pasqualino Convertino e Fabio Romano la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Considerato che, avverso l'indicata sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed alla responsabilità per il reato, dedotta dalle prove.

3. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa, poichè è ammissibile il ricorso in cessazione avverso tale tipologia di sentenza solo se si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'estrema genericità dei motivi. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7