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Ordinanza — n. 31210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Arshad Zeeshan inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the first two grounds regarding legal violations and motivational defects were factually unsupported and outside the scope of appellate review. Furthermore, the claim regarding the denial of general mitigating circumstances was rejected because the lower court provided sufficient reasoning based on relevant evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be admissible; grounds alleging factual re-evaluation or general motivational defects without specific procedural errors are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of legal grounds motivational defects review mitigating circumstances denial Corte di Cassazione procedural economy court costs award falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSHAD ZEESHAN nato il 30/12/1994 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE. APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Arshad Zeeshan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per i reati a lui ascritti ai capi E),F), H) e 3).

2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono versati in fatto e volti a chiedere una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, senza che vi sia alcune indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito o di manifeste illogicità motivazionali della pronuncia impugnata.

3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con an si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8). 3.1. Considerato che il terzo motivo di ricorso afferisce anche alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed è anch'esso manifestamente infondato poiché la valutazione dosimetrica risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu