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Ordinanza — n. 31209/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHENA MANOLO nato a CLUSONE il 11/10/1985 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE. APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;4 OSSERVA 1. Rilevato che Manolo Schena ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti e che, per costante giurisprudenza di legittimità, non vi è margine per il sindacato della Cassazione quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

Parole chiave

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violazione di domicilio domicilio di una parte diritto d'abitazione scippo illecita violenza azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
Rilevato che Manolo Schena ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHENA MANOLO nato a CLUSONE il 11/10/1985 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE. APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;4 OSSERVA 1. Rilevato che Manolo Schena ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione , e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti e che, per costante giurisprudenza di legittimità, non vi è margine per il sindacato della Cassazione quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022.