Ordinanza — n. 31208/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDONE SIMONA nato a TARANTO il 12/02/1976 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; oda OSSERVA 1. Ritenuto che Simona Brandone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di diffamazione e minaccia nei confronti di Viviana Biava.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p; Ordinanza — n. 31208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto alla motivazione della sentenza censurata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDONE SIMONA nato a TARANTO il 12/02/1976 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; oda OSSERVA 1. Ritenuto che Simona Brandone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di diffamazione e minaccia nei confronti di Viviana Biava.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto alla motivazione della sentenza censurata.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2