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Ordinanza — n. 31207/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH GIONNI nato a ROMA il 07/10/1977 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che Gionni Braidich ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che Gionni Braidich ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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credibilità dell'identità falsa dichiarazione della parte uso di false generalità deposizione inattendibile inchiesta per falsità atti testimone a carico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH GIONNI nato a ROMA il 07/10/1977 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che Gionni Braidich ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta carenza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20