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Ordinanza — n. 31205/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31205/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC ZANETTI SILVANA nato a AVERSA il 17/11/1982 JOVANOVIC LJLJANA nato a AVERSA il 04/04/1981 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di TORINOtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; aop OSSERVA 1. Ritenuto che con l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silvana Djordjevic Zanetti e Ljljana Jovanovic, per il tentativo di furto in abitazione aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che con l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silvana Djordjevic Zanetti e Ljljana Jovanovic, per il tentativo di furto in abitazione aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto tentata lesione personale semplice furto di lieve entità luogo del reato doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Ritenuto che con l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silvana Djordjevic Zanetti e Ljljana Jovanovic, per il tentativo di furto in abitazione aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC ZANETTI SILVANA nato a AVERSA il 17/11/1982 JOVANOVIC LJLJANA nato a AVERSA il 04/04/1981 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di TORINOtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; aop OSSERVA 1. Ritenuto che con l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silvana Djordjevic Zanetti e Ljljana Jovanovic, per il tentativo di furto in abitazione aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa.

2. Considerato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 133 cod. pen, nonché degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.

3. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di r correre per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento, oltre che perché formulato con modalità estremamente generiche e meramente enunciative. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca solo incongruità del trattamento sanzionatorio applicato (vedi Sez. U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione; Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915; cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980), come fanno le ricorrenti. Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Ca.ssa delle ammende. Così deci