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Ordinanza — n. 31203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Bifumo's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for theft inadmissible. Bifumo argued the trial court misapplied aggravating circumstances and sentencing guidelines, but the court found these arguments to be mere factual complaints lacking specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was adequately reasoned according to statutory logic principles.

Regesto Legislator

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Art. 625, Art. 69, Art. 99 comma 4 c.p.; Appeals based solely on factual disputes or general dissatisfaction with sentencing without identifying specific procedural violations are inadmissible under the principle of limited review.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints sentencing motivation theft aggravating circumstances procedural error requirement crimine imputazione di furto prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 625 c.p.
Ritenuto che Giuseppe Bifumo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n 16692/17 del 11.10.21 di condanna per il reato di cui all'art. 625 cod.
Art. 69 c.p.
Art. 99 comma 4 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 625 cod. pen
Ritenuto che Giuseppe Bifumo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n 16692/17 del 11.10.21 di condanna per il reato di cui all'art. 625 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFUMO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 11/08/1969 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che Giuseppe Bifumo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n 16692/17 del 11.10.21 di condanna per il reato di cui all'art. 625 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'applicazione delle circostanze aggravanti ex art 625, comma primo, nn. 2 e 7, c.p., oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non può essere proposto in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 69 e 99, comma 4, c.p., è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 g