Sentenza — n. 31201/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERI SAVIO nato a LIVIGNO il 07/07/1963 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 11 giugno 2019 del Tribunale di Sondrio che aveva affermato la penale responsabilità di Savio Peri per il delitto di diffamazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili Sergio Bergamo e Christian Bergamo; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato per effetto della intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese e della sua accettazione da parte dell'imputato, è fondato avendo le persone offese rimesso la querela come da verbale redatto in data 28 dicembre 2020 dalla Polizia locale di Livigno ed avendo l'imputato accettato la remissione come da verbale redatto il 30 dicembre 2020; - che all'estinzione del reato consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. - che, essendo stato accolto il ricorso dell'imputato che si doleva dell'omesso rilievo da parte del giudice di appello della già intervenuta estinzione del reato, le spese del grado di legittimità non possono essere poste a carico del ricorrente, mentre le spese del giudizio di appello devono rimanere a suo carico ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che, essendo stato accolto il ricorso dell'imputato che si doleva dell'omesso rilievo da parte del giudice di appello della già intervenuta estinzione del reato, le spese del grado di legittimità non possono essere poste a carico del ricorrente, mentre le spese del giudizio di appello devono rimanere a suo carico ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERI SAVIO nato a LIVIGNO il 07/07/1963 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 11 giugno 2019 del Tribunale di Sondrio che aveva affermato la penale responsabilità di Savio Peri per il delitto di diffamazione aggravata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili Sergio Bergamo e Christian Bergamo; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato per effetto della intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese e della sua accettazione da parte dell'imputato, è fondato avendo le persone offese rimesso la querela come da verbale redatto in data 28 dicembre 2020 dalla Polizia locale di Livigno ed avendo l'imputato accettato la remissione come da verbale redatto il 30 dicembre 2020; - che all'estinzione del reato consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. - che, essendo stato accolto il ricorso dell'imputato che si doleva dell'omesso rilievo da parte del giudice di appello della già intervenuta estinzione del reato, le spese del grado di legittimità non possono essere poste a carico del ricorrente, mentre le spese del giudizio di appello devono rimanere a suo carico ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Nulla per le spese del presente giudizio. Così decis