Ordinanza — n. 31200/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MASSIMO nato a ROMA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 agosto 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Halilovic per il delitto di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale entità è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'attenuante è applicabile solo qualora il danno sia esiguo, ossia economicamente irrisorio, e del tutto logicamente la corte di appello ha escluso che i due gioielli in oro, proprio per il metallo prezioso di cui erano composti, avessero un valore economico esiguo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31200/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MASSIMO nato a ROMA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 agosto 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Halilovic per il delitto di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale entità è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'attenuante è applicabile solo qualora il danno sia esiguo, ossia economicamente irrisorio, e del tutto logicamente la corte di appello ha escluso che i due gioielli in oro, proprio per il metallo prezioso di cui erano composti, avessero un valore economico esiguo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso