Italian Supreme Court dismisses appeal against negotiated plea sentence due to inadmissibility of balancing argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelica Bellinati inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Bellinati argued that the trial court failed to weigh mitigating circumstances against aggravating ones when applying the negotiated sentence. The court rejected this because the specific law governing plea agreements only permits appeals regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality, explicitly excluding disputes over the balancing of circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 e segg. cod. proc. pen.: Appeals against negotiated sentencing judgments are inadmissible for errors in balancing mitigating and aggravating circumstances, as such review is restricted to the expression of the defendant's will, legal qualification, and sentence legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI ANGELICA nata a MIRANDOLA il 17/01/1967 avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOa o avviso a e arti udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Livorno ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad Angelica Bellinati la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per un reato di furto aggravato; - che il motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole che il Tribunale non abbia ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravante e non abbia rigettato l'istanza di applicazione di pena, è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2- bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i