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Ordinanza — n. 31195/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming special damage mitigation, ruling it applies only to trivial economic losses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for attempted theft. The appellant argued for a mitigation of penalty based on special damage, but the court rejected this claim. The decision rests on the established legal principle that such mitigation applies exclusively when the damage is economically negligible, a condition not met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 53 c.p.; l'attenuante del danno di speciale entità è applicabile esclusivamente qualora il danno causato sia esiguo economicamente, non ricorrendo tale circostanza quando il valore della refurtiva non è irrisorio.

Parole chiave

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special damage mitigation attempted theft liability economic negligibility criminal appeal inadmissibility penal responsibility tentato furto risarcimento per atto illecito ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 22 dicembre 2020 del Tribunale di La Spezia che aveva affermato la penale responsabilità di Riccardo Cacci per il delitto di tentato furto, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale entità è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'attenuante è applicabile solo qualora il danno sia esiguo, ossia economicamente irrisorio, e tale circostanza non ricorre nel caso di specie e neppure rileva che la refurtiva sia stata recuperata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il