Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31193/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; mere knowledge of illegal electrical connection insufficient for violence aggravation if another person physically performed the act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for theft of electricity aggravated by violence against property. The appellant argued that merely knowing the electrical connection was illegal was enough to constitute the violence aggravation, but the court rejected this. The court ruled that the aggravating circumstance applies even when a third party physically performs the illegal connection, provided the agent knew or was negligent regarding the illegality, making the distinction between the actor and beneficiary relevant only to subjective intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, n. 2 cod. pen.; The aggravating circumstance of violence against property in theft of electricity is established when the agent knows or is negligent regarding the illegal connection, regardless of whether the agent physically performed the connection or merely used an existing illegal one.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft of electricity violence against property aggravating circumstance subjective intent criminal liability negligence illegal connection danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, n. 2 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di Yassine Sabri per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
278438); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABRI YASSINE nato il 24/04/1987 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di Yassine Sabri per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, la mera conoscenza del carattere abusivo dell'allaccio alla rete elettrica, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di furto di energia elettrica, che l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440;

Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d