Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31190/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of argument against appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Alberto Grimaldi inadmissible and ordered him to pay costs. The appellate court had already confirmed Grimaldi's conviction for fraudulent bankruptcy based on sufficient evidence, rendering a new expert report unnecessary. The court rejected the appeal because the first ground was unfounded and the second was too generic, merely reiterating arguments from the lower appeal without engaging with the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is extremely generic and fails to provide a reasoned critique of the appellate court's specific grounds for rejecting the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of reasoned critique fraudulent bankruptcy conviction costs and fines order irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI ALESSANDRO ALBERTO nato a CATANIA il 14/03/1970 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN ()DRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 7 giugno 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Alberto Grimaldi per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego dell'istanza di espletamento di una perizia, osservando che essa non risultava necessaria, emergendo in modo certo la penale responsabilità dell'imputato dalle prove già acquisite; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico, atteso che il ricorrente si limita a reiterare le censure già dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto, alle quali non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso