Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Santo Natale La Rocca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by relying on a specific verification report which he claimed was unusable, asserting that criminal responsibility should have been established without it. The court rejected this claim, ruling the appeal was generic and manifestly unfounded because the lower court correctly determined that other evidence sufficiently proved the defendant's guilt for the aggravated theft of electricity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when the lower court's reliance on specific evidence is not challenged with precise legal arguments demonstrating its decisive necessity.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SANTO NATALE nato a CALTANISSETTA il 24/12/1958 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di Santo Natale La Rocca per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che il motivo di ricorso è inammissibile in relazione alla lamentata inutilizzabilità del verbale di verifica del 31 maggio 2015, avendo la Corte di appello affermato che la prova certa della penale responsabilità dell'imputato emerge con certezza dalle altre prove, anche prescindendo da detto verbale, che quindi non costituisce una prova decisiva; - che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato anche laddove con esso si deduce la illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2