Ordinanza — n. 31187/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA PAOLO nato a NOTO il 10/10/1956 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche e la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalenti sulle aggravanti e quindi riducendo la pena, la sentenza del 24 settembre 2014 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Spada per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7„ cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove, in relazione al punto relativo all'affermazione della penale responsabilità, l'imputato si duole della illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello fornito in proposito completa ed adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, ed il ricorrente si limita e reiterare le sue censure senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione, nonché ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il motivo di ricorso è inammissibile, laddove l'imputato si duole dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non avendo egli impugnato con l'atto di appello tali punti della decisione di primo grado, cosicché il motivo incorre nella sanzione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornrina 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 31187/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 6, cod. pen. prevalenti sulle aggravanti e quindi riducendo la pena, la sentenza del 24 settembre 2014 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Spada per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7„ cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove, in relazione al punto relativo all'affermazione della penale responsabilità, l'imputato si duole della illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello fornito in proposito completa ed adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, ed il ricorrente si limita e reiterare le sue censure senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione, nonché ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il motivo di ricorso è inammissibile, laddove l'imputato si duole dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non avendo egli impugnato con l'atto di appello tali punti della decisione di primo grado, cosicché il motivo incorre nella sanzione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornrina 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA PAOLO nato a NOTO il 10/10/1956 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche e la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalenti sulle aggravanti e quindi riducendo la pena, la sentenza del 24 settembre 2014 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Spada per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7„ cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove, in relazione al punto relativo all'affermazione della penale responsabilità, l'imputato si duole della illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello fornito in proposito completa ed adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, ed il ricorrente si limita e reiterare le sue censure senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione, nonché ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il motivo di ricorso è inammissibile, laddove l'imputato si duole dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non avendo egli impugnato con l'atto di appello tali punti della decisione di primo grado, cosicché il motivo incorre nella sanzione prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornrina 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d