Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for attempted aggravated theft involving tree branches.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore and Antonino Messina inadmissible, upholding their conviction for attempted aggravated theft. The defendants argued that the tree branches were abandoned property and that the violence aggravating circumstance was unsupported, but the court found these arguments to be repetitive of previously rejected claims. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 610, comma 1, c.p.: Appeals challenging criminal judgments based on arguments already rejected by lower courts or lacking logical foundation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MESSINA SALVATORE nato a ACIREALE il 16/12/1971 MESSINA ANTONINO nato a ACIREALE il 07/07/1973 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2014 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Messina ed Antonino Messina per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che i primi tre motivi di ricorso, con i quali gli imputati lamentano la illogicità della motivazione della sentenza che avrebbe ritenuto che i rami dei quali essi avevano tentato di impossessarsi, erano stati da essi tagliati dagli alberi perché ancora verdi, mentre era ben possibile che i rami fossero stati tagliati da altri e che gli imputati avessero tentato di sottrarre i rami lasciati nel fondo, con conseguente insussistenza del reato, avente ad oggetto una cosa abbandonata, o almeno dell'aggravante della violenza sulle cose, con applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono inammissibili, in quanto volti a riproporre profili di censura già disattesi dalla Corte territoriale con adeguati argomenti, affatto illogici o contraddittori; - che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec