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Sentenza — n. 31185/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31185/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO nato a CATANIA il 11/06/1985 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 17 gennaio 2019 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Antonio Di Mauro per il reato di furto aggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ha ridotto la pena; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta che si sia proceduto in primo grado in sua assenza sebbene egli non avesse effettiva conoscenza del processo, non è inammissibile o manifestamente infondato; - che, pertanto, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25/05

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Sentenza — n. 31185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25/05

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile gravi addebiti penali circostanza attenuante difesa d'ufficio risposta alla petizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO nato a CATANIA il 11/06/1985 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 17 gennaio 2019 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Antonio Di Mauro per il reato di furto aggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ha ridotto la pena; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta che si sia proceduto in primo grado in sua assenza sebbene egli non avesse effettiva conoscenza del processo, non è inammissibile o manifestamente infondato; - che, pertanto, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25/05