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Ordinanza — n. 31184/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31184/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHITA MARIAN IOAN nato il 08/09/1995 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /*Y - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 12 gennaio 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Marian Ioan Nechita per il delitto di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la particolare tenuità dell'offesa fornendo sul punto completa ed adeguata motivazione esente da contraddizioni o manifeste illogicità; - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la prevalenza delle attenuanti in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione del reato, e dalla capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la particolare tenuità dell'offesa fornendo sul punto completa ed adeguata motivazione esente da contraddizioni o manifeste illogicità; - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la prevalenza delle attenuanti in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione del reato, e dalla capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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mancata prova di parzialità carenza di credibilità oggettiva testimonianze contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare prove inconcludenti accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHITA MARIAN IOAN nato il 08/09/1995 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /*Y

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 12 gennaio 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Marian Ioan Nechita per il delitto di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la particolare tenuità dell'offesa fornendo sul punto completa ed adeguata motivazione esente da contraddizioni o manifeste illogicità; - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello escluso la prevalenza delle attenuanti in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione del reato, e dalla capacità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis