Sentenza — n. 31183/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABU TOUQ OSAMA nato a JESI il 31/12/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /4/ - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 11 marzo 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Osanna Abu Touq per due delitti di furto aggravati ai sensi dell'art. 61, nn. 5 e 11, cod. pen. (capi a e b) condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed aumentando la pena per la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha escluso la recidiva e, in relazione al delitto di cui al capo b), l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti è fondato; - che stante la fondatezza del primo motivo, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31183/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 61, nn. 5 e 11, cod. pen. (capi a e b) condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed aumentando la pena per la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha escluso la recidiva e, in relazione al delitto di cui al capo b), l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti è fondato; - che stante la fondatezza del primo motivo, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABU TOUQ OSAMA nato a JESI il 31/12/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /4/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 11 marzo 2016 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Osanna Abu Touq per due delitti di furto aggravati ai sensi dell'art. 61, nn. 5 e 11, cod. pen. (capi a e b) condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed aumentando la pena per la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia; - che la Corte di appello ha escluso la recidiva e, in relazione al delitto di cui al capo b), l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti è fondato; - che stante la fondatezza del primo motivo, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma, 1, cod. proc. pen., la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause previste dal comma 2 della citata disposizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso i