Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of mitigating factors by established recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bartolomeo Quarto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the application of mitigating circumstances and questioned the logic regarding recidivism, but the court found the lower court's reasoning on recidivism correct and the request for mitigating factors precluded by Article 69 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: When recidivism is established, the request for the prevalence of mitigating circumstances is precluded, rendering an appeal challenging this denial inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO BARTOLOMEO nato a BARI il 20/05/1964 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 10 marzo 2016 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di Bartolomeo Quarto per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica, alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente motivato in ordine alle ragioni dell'applicazione della recidiva, evidenziando che i precedenti specifici dell'imputato hanno svolto un ruolo nella commissione del nuovo reato, che evidenzia come il Quarto abbia scelto il crimine quale fonte del suo sostentamento; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti, è inammissibile, essendo detta prevalenza preclusa dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci