Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31180/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31180/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIARULO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/01/1975 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; A - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, rigettando l'impugnazione dell'imputato e, escludendo l'attenuante ed aumentando la pena in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, la sentenza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Macchiarulo per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., sostenendo che il fatto andrebbe qualificato come delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, atteso che la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'imputato non si confronta con tali argomenti, limitandosi a ribadire la censura già formulata con l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Jna somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 31180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., sostenendo che il fatto andrebbe qualificato come delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, atteso che la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'imputato non si confronta con tali argomenti, limitandosi a ribadire la censura già formulata con l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Jna somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di false generalità dichiarazione mendace credibilità dell'identità falsità ideologica in documenti false indicazioni su attività commerciali frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
art. 496 cod. pen
pen., sostenendo che il fatto andrebbe qualificato come delitto di cui all'art. 496 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIARULO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/01/1975 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, rigettando l'impugnazione dell'imputato e, escludendo l'attenuante ed aumentando la pena in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, la sentenza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Macchiarulo per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., sostenendo che il fatto andrebbe qualificato come delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile in quanto generico, atteso che la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'imputato non si confronta con tali argomenti, limitandosi a ribadire la censura già formulata con l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Jna somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2