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Ordinanza — n. 31177/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31177/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA MARIA nata a LEONFORTE il 26/05/1985 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di Maria Rosa per il reato di diffamazione aggravata e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso, con i quali l'imputata si duole dell'erronea valutazione delle prove, per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità senza verificare, tramite i file di log, a chi fosse intestata l'utenza internet dalla quale provenivano i messaggi diffamatori, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla irrilevanza di detto accertamento, essendo stato appurato che i messaggi comunque erano riferibili ad un profilo facebook di cui era certa la riconducibilità all'imputata e che non è possibile invocare in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione discorso di odio supporto d'informazione denuncia mendace elementi comunicati a posteriori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA MARIA nata a LEONFORTE il 26/05/1985 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di Maria Rosa per il reato di diffamazione aggravata e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso, con i quali l'imputata si duole dell'erronea valutazione delle prove, per avere la Corte di appello affermato la sua penale responsabilità senza verificare, tramite i file di log, a chi fosse intestata l'utenza internet dalla quale provenivano i messaggi diffamatori, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla irrilevanza di detto accertamento, essendo stato appurato che i messaggi comunque erano riferibili ad un profilo facebook di cui era certa la riconducibilità all'imputata e che non è possibile invocare in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i