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Ordinanza — n. 31173/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Castegnaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellate court had previously reduced his sentence for attempted aggravated theft, but the cassation court found the appeal's first ground regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code unimpugnable because the conviction itself was not challenged. Furthermore, the remaining grounds were deemed excessively generic, lacking the specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the specific points of acquittal under Article 129 were not raised in the act of appeal, and if the remaining grounds are excessively generic without specific legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs criminal procedure code acquittal hypotheses specificity requirement licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTEGNARO FRANCESCO nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1975 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 12 settembre 2018 del Tribunale di Verona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Castegnaro per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, nonché dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'assenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

è inammissibile, atteso che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità, cosicché in relazione ad esso non vi era alcun obbligo di motivare; - che in relazione agli altri motivi il ricorso è estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis