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Ordinanza — n. 31171/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural nullity and sentencing, upholding appellate court's decision on recidivism and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for absolute nullity due to his detention during the first-instance trial, but the court ruled this constituted only a general nullity requiring an appeal, which was filed too late. Furthermore, the court rejected the claim that the appellate court erred in denying general mitigating circumstances, affirming that judges need only reference decisive elements when applying Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 179 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A violation of the defendant's presence during a summary trial constitutes a general nullity rather than absolute nullity if it does not involve omitted citation or mandatory defense absence, and such defects must be raised via appeal; regarding general mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unassailable in cassation provided it is non-contradictory and references the decisive elements under Article 133.

Parole chiave

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procedural nullity general nullity summary procedure general mitigating circumstances recidivism exclusion appeal decadenza factual assessment reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
259899), cosicché la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 179 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'OTTAVI SIMONE nato a ASCOLI PICENO il 16/07/1980 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del 29 maggio 2017 del Tribunale di Ascoli Piceno che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Simone D'Ottavi per i reati di violenza personale e lesione personale e, con la recidiva reiterata e ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, e in particolare ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la nullità assoluta della sentenza di primo grado perché all'udienza del 29 maggio 2017 l'imputato era impedito, in quanto detenuto per altra causa„ e ciononostante il Tribunale, a conoscenza del legittimo impedimento, aveva proceduto all'esame del perito ed aveva pronunciato sentenza, è inammissibile, atteso che la violazione sopra descritta, non integrando l'omessa citazione dell'imputato o la assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non ha determinato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta, ma una mera nullità generale a regime intermedio, da dedursi con l'atto di appello, mentre il ricorrente ha sollevato per la prima volta la questione con il ricorso per cassazione, quando ormai era maturata la decadenza; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), cosicché la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.