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Ordinanza — n. 31169/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription limits and inadmissible arguments regarding attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Luigi Mugione's appeal against his conviction for attempted aggravated theft inadmissible. The court found the first ground regarding prescription limits factually insufficient because the maximum limitation period had not expired by the time of the appeal judgment, despite pandemic-related suspensions. The remaining grounds were rejected as inadmissible because they sought a re-evaluation of evidence or applied an incorrect statutory mitigation to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects appeals where the prescription period has not expired, evidence re-evaluation is sought in the court of cassation, or statutory mitigations lack a factual connection to the crime.

Parole chiave

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prescription limits attempted theft court of cassation procedural inadmissibility statutory mitigation attenuazione della pena riscossione di pene pecuniarie alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
pen., il termine minimo di prescrizione risulta pari ad anni sei e mesi otto e, aumentando nella misura di un quarto detto termine, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2 febbraio 2015 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Mugione per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGIONE LUIGI nato a NAPOLI il 30/08/1982 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, avv. Ciro Arino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2 febbraio 2015 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Mugione per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il reato di furto pluriaggravato è punito con la pena edittale di anni dieci di reclusione, oltre alla multa, cosicché la pena per il tentativo si ottiene riducendo detta pena di un terzo, ossia ad anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, cosicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine minimo di prescrizione risulta pari ad anni sei e mesi otto e, aumentando nella misura di un quarto detto termine, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., il termine massimo è pari ad anni otto e mesi quattro; ne deriva che il reato, commesso in data 24 aprile 2012, si sarebbe estinto per prescrizione in data 24 dicembre 2020, se non fosse rimasto sospeso per mesi tre e giorni venti nel corso del giudizio di primo grado e per ulteriori 64 giorni, dal 8 marzo al 11 maggio 2020 per effetto della sospensione disposta in conseguenza della nota pandemia, essendo stata fissata quale udienza per la discussione in appello quella del 17 marzo 2020, cosicché alla data del 30 aprile 2021 il termine massimo non risultava ancora prescritto; né il termine minimo è maturato dopo la sentenza di primo grado, essendo stato interrotto per effetto del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto privo alcun collegamento con la fattispecie concreta, avente ad oggetto il tentato furto di barre di ferro, mentre nel motivo di impugnazione si sostiene che è stato sottratto un computer; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend