Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for threats due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Di Vito inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The lower court had convicted Di Vito for threats against Renato Izzi, which Di Vito challenged on grounds of lack of intimidating effect and flawed reasoning. The court rejected these arguments because the trial court provided sufficient justification for the threat's impact and because the specific complaints regarding contradiction and illogicality do not constitute valid grounds for appeal under the relevant procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based on alleged contradiction or illogicality of the trial court's reasoning are inadmissible if the lower court has provided adequate motivation for its findings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO MASSIMILIANO nato a AFRAGOLA il 16/0:171968 avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia ha confermato la sentenza del 6 settembre 2019 del Giudice di pace di Castel San Vincenzo che aveva affermato la penale responsabilità di Massimiliano Di Vito per il reato di minaccia ai danni di Renato Izzi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contestualmente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che le parole pronunciate erano prive di efficacia intimidatoria tenuto conto del contesto in cui era avvenuto il fatto, è inammissibile, atteso che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali le frasi pronunciate dell'imputato erano in concreto idonee ad incutere timore nella persona offesa, cosicché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, mentre laddove il ricorrente si duole della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, trattasi di motivo di impugnazione non consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis