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Ordinanza — n. 31162/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments and improper timing regarding prescription. The court rejected the appeal as it merely reiterated lower court arguments without new legal grounds. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The decision reinforces that procedural bars apply even during appellate review if the appeal lacks novelty or proper standing. The ruling emphasizes strict adherence to procedural timelines and the requirement for fresh arguments in higher courts. This case clarifies the limits of challenging procedural defects when the appeal itself is procedurally flawed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding witness testimony was contradictory and that the crimes had expired due to the statute of limitations. The court rejected these claims because the appellant merely repeated arguments already made in the appeal against the first-instance judgment and because the appeal was filed after the second-instance judgment had already been rendered, preventing the application of prescription defenses. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the financial consequences of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal against the first-instance judgment, and the statute of limitations cannot be invoked after the second-instance judgment has been pronounced.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments statute of limitations timing procedural costs condemnation second instance judgment motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 2013, Ciaffoni, Rv. 256463
pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA FEDELE nato a MELFI il 29/04/1968 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore, avv. Michele Mastromartino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 7 marzo 2019 del Tribunale di Potenza che aveva affermato la penale responsabilità di Fedele Fontana per concorso in furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia; - che i primi due motivi di ricorso, diretti a denunciare la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione del teste Paolino in relazione alle due contestazioni per le quali è stata pronunciata condanna, sono inammissibili, in quanto con essi il ricorrente si limita a reiterare le censure già sollevate in proposito con l'atto di appello,, alle quali la Corte territoriale ha risposto con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità con la quale il ricorrente omette di confrontarsi; - che il terzo motivo di ricorso, volto a dedurre la prescrizione dei reati maturata in data 13 aprile 2021 è inammissibile, atteso che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 11 marzo 2021 e l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 2013, Ciaffoni, Rv. 256463). - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos