Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31160/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address Tribunal's arguments substantively.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Liliana Cettina Lo Manto inadmissible, ordering her to pay procedural costs and fines. The appellant argued that witness testimony should have been admitted under Article 507 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found she merely repeated arguments from her prior appeal without engaging with the Tribunal's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to cover the costs incurred by the civil party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 541 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a reasoned critique of the lower court's arguments, merely reiterating previous censure without substantive engagement.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility failure to address arguments reiteration of previous censure Article 507 Code of Criminal Procedure procedural costs condemnation esame di cassazione risarcimento del danno causa civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 541 cod. proc. pen.
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata, ai sensi dell'art. 541 cod.
art. 507 cod. proc. pen
art. 541 cod. proc. pen
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata, ai sensi dell'art. 541 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMANTO LILIANA CETTINA nata a MUSSOMELI il 07/12/1969 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore della parte civile Rita Cassaro, avv. Ivan Trupia, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusion scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del 5 giugno 2020 del Giudice di pace di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità di Liliana Cettina Lo Manto per il reato di minaccia e l'aveva condannata alla pena di giustizia ed al risarcimento c'el danno in favore della persona offesa Rita Cassaro, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i testi dovevano essere ritenuti inattendibili e che il Giudice di pace avrebbe dovuto ammettere, ex art. 507 cod. proc. pen., la deposizione testimoniale di coloro che la persona offesa aveva indicato come presenti al fatto, è inammissibile, atteso che la ricorrente si limita a reiterare le censure già sviluppate nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione ed alle quali la stessa non muove una critica argomentata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la ricorrente, rimasta soccombente, deve pure essere condannata, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo:

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge. Cos