Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and insufficient motivation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reliance solely on a fingerprint found on a window frame was illogical and insufficient to prove participation in the burglary. The court rejected this, ruling that the lower court provided adequate, non-contradictory reasoning and that the appellant's request for a new evaluation of evidence constitutes a substantive challenge barred at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical and the appellant merely requests a re-evaluation of evidence or proposes alternative fact reconstructions, thereby raising substantive merits issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO il 12/10/1994 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 29 maggio 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Ivan Rendina per il reato di furto in abitazione; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuta certa la sua partecipazione al delitto esclusivamente sulla base del rinvenimento di un'impronta digitale sulla parte esterna dell'infisso della finestra di un balcone, è inammissibile, poiché la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e il ricorrente con il motivo di ricorso sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta ricostruzioni alternative del fatto, in tal modo sollevando censure di merito che sono inammissibili in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso